Il Tribunale di Como ammette alla procedura di liquidazione controllata familiare una famiglia sovraindebitata.

In ordine al contraddittorio, il procedimento per l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, nei limiti di compatibilità. Dagli artt. 40 e 41 CCII si desume che l’udienza di convocazione delle parti non sia necessaria nel caso di ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale depositato dall’imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all’orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all’art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell’ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori portatori dell’interesse ad escludere l’apertura di una procedura concorsuale (arg ex Cass. Civ n. 20187/17). Va ritenuta quindi l’applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata.

Considerato il carattere concorsuale e universale della procedura e lo spossessamento del debitore, con l’apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l’operatività delle cessioni del quinto gravanti sullo stipendio dei debitori.

 

 

Dott. Elio Arcuri

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