Il Tribunale di Napoli omologa con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che prevede l’esclusione del mutuo fondiario in bonis, che continuerà ad essere pagato secondo l’originario piano di ammortamento.

“La ricorrente non integra nessuna delle condizioni ostative di cui all’art. 69 ccii, con particolare riferimento alla colpa grave, atteso che i gestori dell’Occ hanno chiarito l’andamento reddituale della ricorrente – di professione hostess sugli aerei di linea – da cui emerge in sostanza che all’epoca della contrazione dei finanziamenti questi ultimi erano sostenibili con il predetto reddito e che, fra l’altro, a causare l’insolvenza della stessa, è concorso il decremento dei voli di linea in concomitanza con la crisi pandemica del 2020 con relativo decremento reddituale sicché non poteva dirsi ragionevolmente prevedibile l’incapacità di far fronte alle obbligazioni contratte, essendo legata a fattori successivi e imprevedibili (c.d. shock esogeno), comportando l’esenzione da colpa grave in capo alla proponente.”

Avv. Alessio Fiacchi

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