TRIBUNALE DI PALERMO
In occasione della relazione semestrale circa l’esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’Organismo di composizione della crisi ha chiesto al Giudice delegato liquidarsi i compensi maturati dall’Organismo e dal Gestore della crisi per le attività già espletate fino al deposito della relazione ad Esso Organismo demandata.
Il Giudice delegato ha aderito alla richiest dell’Occ considerato che è stata dichiarata la chiusura della procedura con la sentenza di omologa e il compenso, in ossequio all’art. 70 co 7 CCII, deve essere liquidato per le attività dell’Occ relative alla prima fase, conclusa con la consegna della relazione.