RICORSO DEI CREDITORI
DETERMINAZIONE DEI BENI ACQUISIBILI ALLA PROCEDURA
A norma dell’art 268, c. 4, lett. a), CCII i “crediti impignorabili ai sensi dell’art 545 cpc“ non sono compresi nella liquidazione, e quindi non sono destinabili alla soddisfazione dei creditori concorsuali, dovendo essere lasciati nella disponibilità del debitore; a norma del comma 4 dell’art. 545 cpc, i quattro quinti degli stipendi o salari non sono pignorabili; a norma del comma 5, in caso di simultaneo concorso di crediti di diverso tipo (alimentari, comuni ed erariali), è impignorabile la metà: dette frazioni degli stipendi e salari non possono quindi essere comprese nella liquidazione.
L’ipotesi prevista nella lett. b) della medesima norma, che esclude dalla liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia”, non è alternativa all’ipotesi della lett. a) ma cumulativa, e dunque va interpretata nel senso che l’occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia, che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i sopra indicati limiti di impignorabilità, ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi (dunque, pari o superiore ai quattro quinti o alla metà dello stipendio).