Il Tribunale, [..] considerato che il ricorrente appare versare in stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2 co.1 lett. c) CCII, per come emerge dalla relazione dell’organismo di composizione della crisi, in quanto la debitoria risulta pari ad € 251.172,77, di cui € 141.161,95 relativi a debiti fiscali inerenti la precedente attività d’impresa svolta dal ricorrente (la cui ditta individuale è stata cancellata nel 2006), e la restante parte di natura consumeristica;

ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e rilevata l’assenza di domande di accesso a procedure o strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale, ha dichiarato con sentenza l’apertura della liquidazione controllata dei beni.

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