Con l’ordinanza n. 40797/2023, depositata il 6.10.2023, la Corte di Cassazione Penale a Sezioni Unite, ha dettato il seguente principio di diritto «L’avvio della procedura fallimentare non osta all’adozione o alla permanenza, se già disposto, del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativa ai reati tributari».

[….] l’obbligatorietà della confisca del profitto dei reati tributari comporta la prevalenza del vincolo penalistico rispetto ai diritti incidenti, per effetto della pendenza di una procedura concorsuale, sul patrimonio del soggetto sottoposto alla cautela reale, proprio perché i beni restano nella titolarità del fallito e non “passano” al curatore, essendo quindi necessario sottrarli al primo, non potendosi applicare la deroga del “terzo estraneo” di cui all’art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000. La finalità del legislatore di ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato non è, pertanto, vanificabile in alcun modo; va aggiunto che, ove si ragionasse diversamente, si verrebbe ad annettere alla procedura concorsuale un effetto di “improcedibilità” e, nel caso di confisca per equivalente, di “estinzione” della sanzione del tutto extravagante rispetto agli specifici casi contemplati dal sistema codicistico.

art. 12-bis, co 1 e 2 d.lgs. n. 74 del 2000
artt. 42, ultimo comma e 104-ter, ottavo comma, legge fall. (rispettivamente trasfusi nell’art. 142 e nell’art. 213, comma 2, c.c.i.)
art. 51 l. fall. (oggi, art. 150, c.c.i.)
art. 390 del d.lgs. n. 14 del 2019
art. 317 c.c.i.
art. 11 preleggi
Corte cost., sent. n. 141 del 1970
Corte cost., sent. n. 145 del 1982
Corte cost., sent. n. 549 del 2000, richiamata dall’ord. n. 267 del 2002)
d.lgs. n. 231 del 2001

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