TRIBUNALE DI VELLETRI – DECRETO DI OMOLOGA DEL CONCORDATO LIQUIDATORIO SEMPLIFICATO

TRIBUNALE Dl VELLETRI
DECRETO di OMOLOGAZIONE di CONCORDATO SEMPLIFICATO

Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

1. dottor Guglielmo Garri Presidente rel.

2. dott.ssa Raffaella Calvanese Giudice

3. dott.ssa Francesca Aratari Giudice

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“sotto il profilo della regolarità del contraddittorio e del procedimento, rileva il Tribunale che sussistono la qualifica di imprenditore in capo alla società proponente, il presupposto oggettivo dello stato di crisi, la competenza territoriale del Tribunale di Velletri nonché la coerenza della proposta rispetto alla causa (funzione economica) del concordato.”

Risulta l’integrità del contraddittorio, come anche la tempestività della domanda, presentata nei 60 gg successivi alla comunicazione da parte dell’esperto della propria relazione finale.

Quanto alle condizioni di ammissibilità della domanda collegate alla relazione dell’esperto, occorre evidenziare che la dott.ssa …………, nella sua relazione finale, in sede di composizione negoziale, ha infatti rappresentato, come sopra riportato, (i) l’avvenuto svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede; (ii) il mancato esito positivo delle stesse; (iii) la non praticabilità delle soluzioni individuate ai sensi dell’art. III commi 1 e 21 D.L. n. 118/2021.

Ritiene, quindi, il Tribunale che il procedimento, anche in riferimento alla sua fase legittimante, si sia svolto ritualmente.

Quanto alla fattibilità del piano sotteso alla proposta, su cui si sono espressi favorevolmente sia l’Esperto sia l’Ausiliario, occorre evidenziare che esso, in estrema sintesi, si basa su risorse derivanti dalla cessione dell’azienda.

Tali somme saranno messe a disposizione della società solo in seguito all’omologazione della Proposta di Concordato Semplificato di cui trattasi.

Con riferimento alla convenienza del piano concordatario proposto, il Tribunale condivide quanto osservato sul punto dall’Ausiliario, ossia che la valutazione di convenienza della proposta concordataria rispetto allo scenario fallimentare appare evidente e non necessita di particolari approfondimenti.

La soglia minima definita come quella ricavabile presuntivamente dalla liquidazione fallimentare viene ragionevolmente superata in ipotesi concordataria.

Professionisti: Avv. Luigi Benigno (legale) e Dott. Ciro Lenti (Advisor)

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