LIQUIDAZIONE CONTROLLATA FAMILIARE

“interpretando l’art. 268, comma 4, alla luce della ratio delle norme del CCII in tema di sovraindebitamento (favor debitoris), l’esclusione dalla liquidazione delle autovetture e del saldo attivo del conto corrente e della carta postepay possano farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire ai debitori di soddisfare evidenti necessità personali;

“i ricorrenti hanno chiesto di essere autorizzati ad occupare l’immobile sino al momento della vendita, anche per contenere i costi della futura locazione; autorizza i ricorrenti ad occupare l’immobile costituente la casa familiare fino al perfezionamento della vendita in ragione della presenza di minori e dell’assenza di diverse abitazioni di proprietà;

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA – SENTENZA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA 72-2023 PU

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Avv. Francesca Romana Capezzuto

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