Corte di CassazioneCassazione Civile Ord. Sez. 1 Num. 17155 Anno 2022

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: VELLA PAOLA
Data pubblicazione: 26/05/2022

MASSIMA

Il credito munito di privilegio (generale o speciale), pegno o ipoteca non può essere falcidiato per destinare parte della relativa massa attiva alla soddisfazione del creditore chirografario (o di rango inferiore).

In caso di incapienza della massa attiva di pertinenza esclusiva del creditore prelatizio si pone invece la necessità di regolarne il concorso con i restanti creditori, in particolare quelli chirografari.

«il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione», viene tradizionalmente interpretato come norma traspositiva, già in fase di ammissione del concordato preventivo, del criterio di matrice nordamericana della c.d. absolute priority rule, per cui una classe di grado inferiore non può ricevere alcun soddisfacimento se quella di grado poziore non sia stata integralmente soddisfatta; regola per vero non sempre applicata nel diritto interno fino alle sue estreme conseguenze nei riguardi dei soci, ai fini della loro “permanenza” nel capitale sociale (al di là del loro possibile ruolo di creditori postergati di cui si sono occupate ad esempio Cass. 16348/2018 e 20649/2019, con riguardo al rimborso dei finanziamenti ex art. 2467 c.c.).

la predetta regola non esclude tout court la coesistenza di un soddisfacimento parziale dei crediti chirografari e di quelli muniti di privilegio generale, sottolineando che una simile evenienza è possibile non solo a fronte dell’apporto di c.d. finanza esterna (sia pure in condizione di “neutralità”: v. Cass. 9373/2012, 12864/2019, 13391/2019), ma anche quando, ad esempio, i creditori chirografari «abbiano la possibilità di concorrere su beni immobili» (Cass. 10884/2020), evidentemente nei limiti in cui la massa attiva immobiliare non sia assorbita da altri titoli di prelazione.

ai crediti tributari e contributivi può essere applicata, in luogo della c.d. absolute priority rule, la c.d. relative priority rule, sia pure in forma diversa e più favorevole rispetto a quella successivamente declinata come regola di default nell’art. 11, par. 1, lett. c), della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che infatti consente solo un trattamento “più favorevole” delle classi di rango poziore, laddove l’art. 182-ter l.fall., come visto, consente anche un trattamento semplicemente pari a quello della classe di rango inferiore.

 

 

 

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