TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 642/2022 – LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Il ricorrente è imprenditore commerciale (sulla qualifica di imprenditore commerciale del promotore finanziario v. cass. 5660/2017, 23384/2012, 18135/2002, ma, è titolare di “impresa minore” ex art. 2 co 1 lett. d) CCII e non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Ai fini dell’apertura della liquidazione controllata non rilevano le cause e le modalità del sovraindebitamento nè l’assenza di atti in frode ai creditori nell’ultimo quinquennio non essendo stata riprodotta nel CCII la norma dettata dall’art. 14 quinquies co 1 legge 3/2012.

 

 

Avv. Berardo Di Ferdinando 

 

 

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