DECRETO DI ESDEBITAZIONE DELL’INCAPIENTE

Tribunale di Bari 31 luglio 2023 N. 3/2023 r.p.c.

MASSIMA

L’istante non ha mai beneficiato dell’esdebitazione e non ha commesso atti diretti a frodare i creditori; (sussiste) la meritevolezza dell’istante, non sussistendo dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, (il sovraindebitamento è stato) determinato da fatti a lei non imputabili sul piano soggettivo, come l’insorgere di una grave patologia invalidante; […] l’istante non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta nemmeno in prospettiva futura; concede all’istante l’esdebitazione dai debiti sorti fino alla presentazione della domanda, fatto salvo l’obbligo di pagamento di detti debiti entro quattro anni dalla pubblicazione del presente decreto qualora sopravvengano utilità rilevanti.

 

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Esdebitazione dell’incapiente

Avv. Ezio Mola

 

 

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