IL TRIBUNALE DI LECCE OMOLOGA IL CONCORDATO LIQUIDATORIO SEMPLIFICATO PROPOSTO DA UNA SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE
“Sussistono la qualifica di imprenditore in capo alla società proponente, il presupposto oggettivo dello stato di crisi, intesa come “insolvenza difficilmente reversibile”, la competenza territoriale del Tribunale di Lecce nonché la coerenza della proposta rispetto alla causa (funzione economica) del concordato. Risulta verificata l’integrità del contraddittorio, come anche la tempestività della domanda, presentata nei sessanta giorni successivi alla comunicazione da parte dell’esperto della propria relazione finale, avvenuta il 2.12.2022. Inoltre, sono presenti le condizioni di ammissibilità della domanda poiché l’anzidetto esperto, nella richiamata relazione, redatta in sede di composizione negoziale della crisi, ha rappresentato che “il comportamento della Società nel corso delle trattative ed a mezzo dei propri consulenti sia stato decisamente proattivo, espressione di correttezza e buona fede” (cfr. rel. esperto).”